Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato (3),
considerando che è necessario armonizzare le diverse disposizioni e misure nazionali concernenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente di tutti gli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di protezione dello stesso, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità;
considerando che il modo migliore per prevenire la creazione dei rifiuti di imballaggio è quello di ridurre la quantità globale di imballaggi;
considerando che è importante, in relazione agli obiettivi della presente direttiva, assicurarsi, come regola generale, che le misure adottate in uno Stato membro ai fini di tutela dell'ambiente non abbiano ripercussioni sfavorevoli sulla possibilità per altri Stati membri di realizzare gli obiettivi della direttiva;
considerando che la riduzione del volume dei rifiuti è condizione necessaria per la crescita sostenibile espressamente indicata nel trattato sull'Unione europea;
considerando che la presente direttiva deve concernere tutti i tipi di imballaggio immessi sul mercato e tutti i rifiuti di imballaggio; che pertanto la direttiva 85/339/ CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (4), deve essere abrogata;
considerando tuttavia che gli imballaggi svolgono una funzione sociale ed economica fondamentale e che le misure previste nella presente direttiva si applicano lasciando impregiudicate le altre prescrizioni normative pertinenti in materia di qualità e di trasporto di imballaggi o di prodotti imballati;
considerando che, coerentemente con la strategia comunitaria della gestione dei rifiuti di cui alla risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica in materia di rifiuti (5), e alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (6), la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio dovrebbe prevedere in via prioritaria, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio e avere, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti;
considerando che, in attesa di risultati scientifici e tecnologici in materia di processi di recupero, la riutilizzazione e il riciclaggio vanno considerati come processi preferibili in relazione al loro impatto sull'ambiente; che ciò presuppone pertanto l'istituzione negli Stati membri di sistemi che garantiscano la restituzione degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio; che valutazioni del ciclo di vita devono essere portate a termine il più presto possibile per giustificare una precisa gerarchia tra gli imballaggi riutilizzabili, riciclabili e recuperabili;
considerando che la prevenzione dei rifiuti di imballaggio deve essere attuata mediante adeguate misure, comprese le iniziative adottate nell'ambito degli Stati membri conformemente agli obiettivi della presente direttiva;
considerando che gli Stati membri possono favorire, in conformità con il trattato, sistemi di reimpiego di imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, al fine di avvalersi del contributo di tali sistemi alla tutela dell'ambiente;
considerando che sotto il profilo ambientale il riciclaggio deve rappresentare un'importante percentuale del recupero, soprattutto al fine di ridurre il
consumo di energia e di materie prime nonché lo smaltimento finale dei rifiuti;
considerando che il recupero di energia è un mezzo efficace per il recupero dei rifiuti di imballaggio;
considerando che gli obiettivi fissati dagli Stati membri per quanto riguarda il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio non dovrebbero estendersi oltre determinati limiti per tenere conto delle diverse situazioni esistenti negli Stati membri e per evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza;
considerando che, al fine di conseguire risultati a medio termine e offrire agli operatori economici, ai consumatori e alle autorità pubbliche la necessaria prospettiva a lungo termine, è opportuno stabilire una data di scadenza a medio termine per il raggiungimento degli obiettivi suddetti e una data di scadenza a lungo termine per gli obiettivi che dovrebbero essere determinati in una fase successiva in vista di ampliare in maniera sostanziale tali obiettivi;
considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero esaminare, sulla base di relazioni della Commissione, l'esperienza pratica compiuta negli Stati membri per il perseguimento dei predetti obiettivi e i risultati della ricerca scientifica e le tecniche di valutazione quali gli ecobilanci;
considerando che, al fine di assicurare un alto livello di tutela ambientale, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri i quali hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano tali limiti a perseguire la realizzazione degli obiettivi stessi, purché tali misure non provochino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che altri Stati membri si conformino alla presente direttiva; che la Commissione dovrebbe confermare tali misure dopo un'opportuna verifica;
considerando peraltro che taluni Stati membri, per la loro specifica situazione, possono adottare obiettivi inferiori purché raggiungano un obiettivo minimo in materia di recupero entro il termine richiesto e gli obiettivi fissati entro un termine ulteriore;
considerando che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio impone di istituire negli Stati membri sistemi di restituzione, raccolta e recupero; che tali sistemi devono essere aperti alla partecipazione di tutte le parti interessate e concepiti in modo da evitare discriminazioni tra i prodotti importati nonché ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e in modo da garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità con il trattato;
considerando che la questione della marcatura degli imballaggi sul piano comunitario richiede ulteriori approfondimenti, ma dovrebbe essere oggetto di una decisione della Comunità in un prossimo futuro;
considerando che al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della
concorrenza è altresì necessario definire i requisiti essenziali attinenti alla composizione e alla natura riutilizzabile, recuperabile e riciclabile degli imballaggi;
considerando che è necessario limitare negli imballaggi la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze in relazione al loro impatto sull'ambiente (in particolare in relazione alla loro probabile presenza nelle emissioni o nelle ceneri quando gli imballaggi sono inceneriti o nei residui di lisciviazione al momento dell'interramento); che è necessario, come primo passo per ridurre la tossicità dei rifiuti di imballaggio, impedire l'aggiunta di questi metalli pesanti nocivi negli imballaggi o controllare che non vi sia migrazione di tali elementi nell'ambiente, con le opportune eccezioni in casi particolari che devono essere stabiliti dalla Commissione conformemente alla procedura di comitato;
considerando che per raggiungere un alto grado di riciclaggio e per evitare al personale addetto alla raccolta e alla manipolazione dei rifiuti di imballaggio problemi di ordine sanitario e di sicurezza è fondamentale che tali rifiuti siano smistati all'origine;
considerando che i requisiti stabiliti per la fabbricazione degli imballaggi non dovrebbero applicarsi agli imballaggi usati per un determinato prodotto, prima della data di adozione della presente direttiva; che è necessario altresì un periodo di transizione per consentire l'immissione in commercio degli imballaggi;
considerando che la data di applicazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato di imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali dovrebbe tener conto del fatto che gli organismi di normalizzazione competenti stanno attualmente elaborando norme comunitarie; che si devono applicare tuttavia senza indugio le disposizioni relative ai mezzi di prova di conformità delle norme nazionali;
considerando che dovrebbe essere promossa l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali ed altri aspetti ad essi connessi;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva presuppongono lo sviluppo di capacità inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i materiali ottenuti da imballaggi riciclati;
considerando che l'inclusione di materiale riciclato negli imballaggi non dovrebbe essere in contrasto con le disposizioni pertinenti in materia di igiene, sanità e sicurezza dei consumatori;
considerando che è necessario disporre, su scala comunitaria, di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio onde poter verificare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva;
considerando che è essenziale che tutte le parti coinvolte nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati diventino più consapevoli dell'incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti; che conformemente al principio "chi inquina paga" accettino di assumersene la responsabilità; che l'elaborazione e l'applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale;
considerando che il consumatore ha un ruolo determinante nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e che deve quindi essere opportunamente informato per adeguare i suoi comportamenti e i suoi atteggiamenti;
considerando che l'inclusione nei piani di gestione dei rifiuti, previsti dalla direttiva 75/442/CEE, di un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio contribuirà all'applicazione effettiva della presente direttiva;
considerando che per agevolare la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva potrebbe essere necessario per la Comunità e per gli Stati membri ricorrere a strumenti economici conformemente alle disposizioni del trattato, in modo da evitare nuove forme di protezionismo;
considerando che, salvo quanto prescrive la direttiva 83/189/CEE Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1), gli Stati membri debbono preventivamente notificare alla Commissione i progetti delle misure che essi intendono adottare affinché essa possa verificare la loro conformità alla presente direttiva;
considerando che la Commissione dovrebbe garantire, conformemente ad una procedura di comitato, l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del sistema di identificazione degli imballaggi e della struttura delle basi di dati;
considerando che è necessario prevedere la possibilità di adottare misure specifiche qualora particolari tipi di imballaggio provochino difficoltà nell'applicazione della presente direttiva, avvalendosi se necessario della stessa procedura di comitato,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
2. A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.
Articolo 2
2. Essa si applica lasciando impregiudicati i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché lasciando impregiudicati i vigenti requisiti in materia di trasporto e le disposizioni della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi (2).
Articolo 3
Articolo 4
2. La Commissione contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando l'elaborazione di norme europee adeguate, conformemente all'articolo 10.
Articolo 5
Articolo 6
2. Per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati.
3. a) Sulla base di una relazione provvisoria della Commissione e, quattro
anni dopo la data di cui al paragrafo 1, lettera a), sulla base di una relazione
finale il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano le esperienze compiute
negli Stati membri per il proseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1,
lettere a) e b) al paragrafo 2, nonché i risultati della ricerca scientifica e
delle tecniche di valutazione, come gli ecobilanci.
b) Entro sei mesi dalla
scadenza della prima fase di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera a), il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
fissa gli obiettivi per la seconda fase di cinque anni di cui al paragrafo 1,
lettera c). Tale procedura è reiterata successivamente ogni cinque anni.
4. Gli Stati membri pubblicano le misure e gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che saranno oggetto di una campagna d'informazione destinata al pubblico in generale e agli operatori economici.
5. La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, a causa della loro peculiare
situazione, vale a dire, rispettivamente, il gran numero di piccole isole, la
presenza di aree rurali e montuose e il basso livello di consumo di imballaggi,
possono decidere:
a) di realizzare, entro cinque anni dalla data di
applicazione della presente direttiva, obiettivi inferiori a quelli fissati nel
paragrafo 1, lettere a) e b) con l'obbligo tuttavia di raggiungere per lo meno
il 25 % di recupero;
b) di rinviare nel contempo la realizzazione degli
obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ad un termine ulteriore,
comunque non oltre il 31 dicembre 2005.
6. Gli Stati membri che hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano
gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e che a tal fine dispongono
di adeguate capacità di reciclaggio e recupero, possono perseguire tali
obiettivi nell'interesse di un alto livello di tutela ambientale, purché queste
misure non provochino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che gli
altri Stati membri si conformino alla direttiva. Gli Stati membri ne informano
la Commissione. La Commissione conferma tali misure, dopo aver verificato, in
cooperazione con gli Stati membri, che esse sono coerenti con le considerazioni
che precedono e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitrario o una
restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.
Articolo 7
Sistemi di restituzione, raccolta
e recupero 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che
siano introdotti sistemi di:
a) restituzione e/o raccolta degli imballaggi
usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti
finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei
rifiuti più appropriate;
b) reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio
degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti,
al fine di
conformarsi agli obiettivi definiti nella presente direttiva.
Questi sistemi
sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori
interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si
applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso
quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per
accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli
agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il trattato.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 costituiscono parte di una politica globale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e prendono in considerazione, segnatamente, i requisiti in materia di tutela ambientale, di salute dei consumatori, di sicurezza e di igiene; quelli in materia di tutela della qualità, dell'autenticità e delle caratteristiche tecniche delle merci imballate e dei materiali utilizzati, nonché in materia di protezione di diritti di proprietà industriali e commerciali.
Articolo 8
2. Per facilitarne la raccolta, il reimpiego e il recupero incluso il
riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e
classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei
materiali di imballaggio utilizzato/i.
A tal fine la Commissione, non oltre
12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, sulla base
dell'allegato I, e in conformità con la procedura di cui all'articolo 21,
determina la numerazione e le abbreviazioni su cui si fonda il sistema di
identificazione e specifica quali materiali sono soggetti al sistema di
identificazione ai sensi della medesima procedura.
3. Gli imballaggi devono essere muniti dell'opportuna marcatura apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta e deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere anche all'apertura dell'imballaggio.
Articolo 9
2. Dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1 gli Stati membri
presumono che siano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti dalla
presente direttiva, compreso l'allegato II, quando gli imballaggi sono
conformi:
a) alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento
sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati
membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono
le norme armonizzate;
b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo
3, se per i settori cui si riferiscono tali norme non esistono norme
armonizzate.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme nazionali
di cui al paragrafo 2, lettera b), che considerano conformi ai requisiti di cui
al presente articolo. La Commissione comunica immediatamente tali testi agli
altri Stati membri.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di queste
norme. La Commissione ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
4. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui al
paragrafo 2 non soddisfano completamente i requisiti essenziali definiti al
paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato solleva la questione
dinanzi al comitato isituito dalla direttiva 83/189/CEE, indicandone le ragioni.
Il comitato formula senza indugio il suo parere.
Sulla base del parere del
comitato, la Commissione informa gli Stati membri sull'eventuale necessità di
ritirare tali norme dalle pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 10
2. I livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 non si applicano agli imballaggi interamente costituiti di cristallo, secondo la definizione della direttiva 64/493/CEE (1).
3. La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 21,
determina:
- le condizioni alle quali i suddetti livelli di concentrazione
non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati
in una catena chiusa e controllata;
- i tipi di imballaggio esonerati dal
requisito di cui al paragrafo 1, terzo trattino.
Articolo 12
Sistemi di informazione 1. Gli Stati membri
prendono le misure necessarie affinché, laddove non esistano ancora, siano
costituite in modo armonizzato basi di dati sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio, onde contribuire a consentire agli Stati membri e alla Commissione
di controllare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente
direttiva.
2. A tale scopo, le basi di dati sono destinate segnatamente a fornire informazioni sull'entità, le caratteristiche e l'evoluzione dei flussi di imballaggi e rifiuti di imballaggio (comprese quelle sul contenuto tossico o pericoloso dei materiali d'imballaggio e sui componenti utilizzati per la loro fabbricazione) nei singoli Stati membri.
3. Per armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati registrati assicurandone la compatibilità tra gli Stati membri, questi ultimi forniscono alla Commissione i dati in loro possesso, utilizzando a tal fine le tabelle che la Commissione adotta un anno dopo l'adozione della presente direttiva in base all'allegato III e conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.
4. Gli Stati membri tengono conto dei problemi particolari delle piccole e medie imprese per quanto riguarda la fornitura di dati particolareggiati.
5. I dati ottenuti sono forniti con le relazioni nazionali di cui all'articolo 17 ed aggiornati nelle successive relazioni.
6. Gli Stati membri impongono a tutti gli operatori economici interessati di fornire alle autorità competenti dati affidabili relativi ai rispettivi settori, come previsto dal presente articolo.
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
2. Se il provvedimento previsto concerne anche questioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189/CEE, lo Stato membro interessato può indicare che la notificazione eseguita in forza della presente direttiva vale anche ai fini della direttiva 83/189/CEE.
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
2. La Commissione presenta altresì al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle altre eventuali misure da adottare, se del caso corredata di una proposta.
Articolo 21
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3.a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al
parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del
comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al
Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera
a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine
che non può in alcun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è
stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure
proposte.
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HAENSCH
Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL
NOTE:
(1)GU. n. C 263 del 12. 10. 1992, pag. 1 e GU n. C 285 del 21.10.1993, pag.
1.
(2) GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 18.
(3) Parere del Parlamento
europeo del 23 giugno 1993 (GU n. L 194 del 19. 7. 1993, pag. 177), Posizione
comune del Consiglio del 4 marzo 1994 (GU. n. C 137 del 19. 5. 1994, pag. 65), e
decisione del Parlamento europeo del 4 maggio 1994 (GU n. C 205 del 25. 7. 1994,
pag. 163). Confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993, pag. 15)
Progetto comune del comitato di conciliazione dell' 8 novembre 1994.
(4) GU.
n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48) (5) GU. n. C 122 del 18. 5.
1990, pag. 2.
(6) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata
da ultimo dalla direttiva 91/156/CEE (GU. n. L 78 del 26. 3. 1991, pag.
32).
(1) GU. n. L 109 del 26. 4. 1993, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 92/400/CEE (GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 55).
(2) GU n. L
377 del 31. 12. 1991, pag. 20.
(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag.
36.
(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.
ALLEGATO I
Sistema di identificazione
ALLEGATO II
Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi
ALLEGATO III
Dati da includere da parte degli stati membri nelle loro banche di dati "imballaggi e rifiuti di imballaggio" (secondo le tabelle da 1 a 4 riportate in appresso)
Si omettono le tabelle