Universita' degli Studi di Milano
BIBLIOTECA  DI STORIA DELL'ARTE DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO
Via Noto 6 - Milano  e-mail  bibliosam@unimi.it

 

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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA DI STORIA DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO

 

1.

 

La Biblioteca di Storia delle Arti, della Musica e dello Spettacolo dell'Universita' degli Studi di Milano, sita in Via Noto 6, è una biblioteca di settore autonomo che ha il fine di mettere a disposizione materiale bibliografico e documentale necessario all'attivita' didattica e alla ricerca nell'ambito della storia e della critica dell'arte, della musica e dello spettacolo.

La Biblioteca è strutturata in tre sezioni: Arte, Musica e Spettacolo. Gli organi della biblioteca sono elencati all'art.11 e le loro funzioni descritte negli articoli successivi.

 

2.

 

Sono ammessi alla biblioteca tutti coloro che sono interessati alla consultazione del materiale bibliografico posseduto.

 

I servizi della Biblioteca sono elencati nel successivo art. 8

 

3.

 

La biblioteca dispone di fondi a carico del bilancio universitario la cui entita' è stabilita ogni anno dal Consiglio di amministrazione, sulla base di criteri definiti dal Senato accademico, cui si aggiungono eventuali contributi diretti da parte delle facolta' , dei Dipartimenti, nonchè stanziamenti di enti esterni o di privati.

 

4.

 

La biblioteca si configura come una struttura dotata di propri specifici capitoli di spesa nell'ambito del Dipartimento di Storia delle Arti, della Musica e dello Spettacolo e in quanto tale si uniforma alle procedure previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' .

 

5.

 

Materiali della biblioteca sono monografie e periodici italiani e stranieri a stampa o su altri supporti, materiali audiovisi (CD, DVD, VHS, LP e audiocassette), strumenti di ricerca bibliografica informatizzata e attrezzature connesse al funzionamento della biblioteca stessa.

Il materiale della biblioteca è registrato in un proprio inventario secondo le norme stabilite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' .

 

6.

 

Tutti i volumi acquisiti dalla Biblioteca con fondi universitari di qualsiasi provenienza (contributi, fondi di ricerca, ecc.), nonchè quelli pervenuti in donazione e scambio, devono essere catalogati con i sistemi in uso in Ateneo ed essere accessibili all'utenza attraverso il catalogo in linea dell'Ateneo. 

 

7.

 

La biblioteca è dotata di personale a essa assegnato dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita' e si può avvalere della collaborazione degli studenti ai servizi dell'Universita' , a norma dell'articolo 13 della legge 2.12.91 n. 390 e successive modificazioni, nonchè dei prestatori del Servizio sostitutivo civile e di altro personale secondo le proprie necessita' .

 

8.

 

Sono servizi della biblioteca:

  • la consultazione in sede;

        il           prestito a domicilio;

  • il prestito interbibliotecario e il document delivery;
  • il servizio di informazioni bibliografiche;
  • la riproduzione dai diversi supporti.

 

Altri servizi potranno essere introdotti su proposta del Consiglio di Biblioteca.

 

La biblioteca può stipulare convenzioni con enti esterni per la fornitura di servizi.

 

Sono utenti primari dei servizi della biblioteca:
  • i docenti e i ricercatori ( in servizio e in pensione), i collaboratori linguistici, gli assegnisti, i borsisti, gli iscritti ai dottorati di ricerca, alle scuole di specialita' e ai corsi di perfezionamento della Facolta' di Lettere e Filosofia, gli iscritti ai Master promossi dall'Universita' degli Studi di Milano, i membri dei Centri universitari e interuniversitari;
  • gli studenti regolarmente iscritti alla Facolta' di Lettere e Filosofia.

 

Possono altresì fruire dei servizi della Biblioteca:

  • docenti e studenti dell'Universita' degli Studi di Milano di altre Facolta' ;
  • docenti, ricercatori e studenti di Universita' o di Enti convenzionati;
  • esterni che abbiano interesse alla consultazione del materiale bibliografico posseduto.

 

Le modalita' di erogazione e accesso a tali servizi sono precisate nell'apposito allegato.

 

9.

 

Gli orari di apertura sono stabiliti dal Consiglio di Biblioteca.

 

10.

 

La Biblioteca raccorda le proprie funzioni con quelle della biblioteca d'area di riferimento, la Biblioteca delle Facolta' di Giurisprudenza e di Lettere e Filosofia, in modo da garantire omogeneita' di gestione del materiale bibliografico e documentale e un'offerta integrale dei servizi.

 

11.

 

Organi della Biblioteca sono il Consiglio di Biblioteca e il Direttore scientifico.

 

 

12.

 

Il Consiglio di Biblioteca è l' organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attivita' della biblioteca, anche con riguardo al raccordo con la Biblioteca d'area di riferimento, nel quadro dei criteri dettati dalla Commissione di Ateneo per le biblioteche.

 

Compongono il Consiglio:

  •          il Direttore scientifico designato con mandato triennale

  •          i docenti rappresentanti dei diversi settori scientifico-disciplinari 

                designati  con mandato triennale. 

  •       il Direttore della biblioteca

  •           un rappresentante del personale in servizio presso la Biblioteca eletto

               con mandato triennale dal personale in servizio.

  •            un rappresentante degli studenti designato con mandato biennale dai

                rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di     

                laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali e nei

               consigli di laurea magistrale in Archeologia, Musicologia

                e beni musicali, Scienze dello spettacolo e della comunicazione

                multimediale, Storia e critica dell'arte.

 

13.

Il Direttore scientifico è un docente di ruolo designato dal Direttore di Dipartimento con mandato triennale non rinnovabile consecutivamente più di una volta. La designazione è approvata dal Consiglio di Dipartimento.

 

Compete al Direttore scientifico:

  • convocare e presiedere il Consiglio di biblioteca;
  • sovrintendere all'attuazione di tutte le delibere del Consiglio vigilando sul buon funzionamento dei servizi e sul loro coordinamento anche rispetto alla biblioteca d'area;
  • sottoporre annualmente al Consiglio il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposto dal Direttore della biblioteca;
  • esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di biblioteca o dal proprio Consiglio di Dipartimento.

 

In caso di assenza o di temporaneo impedimento il Direttore scientifico può delegare le sue funzioni a un componente del Consiglio.

 

14.

 

Il Consiglio di Biblioteca si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, e comunque quando lo convochi il Direttore scientifico, ovvero su richiesta del Direttore della biblioteca o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

 

Spetta al Consiglio di Biblioteca:

  • approvare annualmente, con riguardo alla dotazione, il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Direttore e presentati dal Direttore scientifico;
  • programmare annualmente le spese generali e per i vari servizi deliberando sulla ripartizione e sull'utilizzo delle risorse a disposizione;
  • avanzare eventuali richieste di ulteriori finanziamenti e di personale in relazione a motivate esigenze di funzionamento della biblioteca;
  • esprimere indicazioni al Direttore della biblioteca sull'efficienza dei servizi attivati e circa l'utilizzazione dei mezzi, nonchè, nel rispetto delle normative vigenti, del personale in servizio;
  • approvare le spese superiori ai limiti fissati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' ;
  • esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento.

 

Le riunioni del Consiglio sono verbalizzate a cura del Direttore della biblioteca e copia del verbale, firmato dai Direttore scientifico e controfirmato dal Direttore della Biblioteca, dev'essere inviata alla Divisione coordinamento biblioteche.

 

15.

 

Il Direttore della biblioteca è un funzionario appartenente all'area delle biblioteche di prima qualifica RST e comunque di livello non inferiore all'ottavo, nominato con mandato triennale rinnovabile dal Rettore su proposta del Direttore amministrativo.

 

Il Direttore è responsabile dell'attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio di biblioteca, cura la gestione ordinaria della biblioteca e dei suoi servizi e ne assicura la funzionalita' anche rispetto alla Biblioteca d'area di riferimento.

 

Compete al Direttore della biblioteca:

  • predisporre, in attuazione dei programmi e dei criteri definiti dagli organi collegiali della biblioteca, i documenti di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre ad approvazione annuale;
  • curare l'attuazione del programma annuale delle attivita' e degli interventi, provvedendo all'acquisto dei libri, periodici, produzione multimediale, apparecchiature e attrezzature in base alle disposizioni degli organi collegiali e alle indicazioni del Direttore scientifico;
  • curare la gestione amministrativa e assicurare la custodia dei beni inventariali di competenza della struttura e, almeno ogni cinque anni, provvedere alla ricognizione di sezioni del materiale bibliografico inventariato;
  • curare la gestione biblioteconomica della struttura attuando le disposizioni a riguardo dei competenti organi centrali (Commissione d'ateneo per le biblioteche e Divisione coordinamento biblioteche);
  • curare l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale in servizio;
  • attuare tutti gli altri adempimenti eventualmente richiesti dal Consiglio di Biblioteca, dalla Divisione coordinamento biblioteche e dalla Direzione amministrativa dell'Universita' .

 

 

Tale regolamento e' stato approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 ottobre 2006