Il punto di partenza cronologico è il secolo XIII durante il quale la figura dello speziale si affranca da quella del medico che fino ad allora riuniva in sé le due professioni, stabilendo la diagnosi, la conseguente terapia e approntando i medicamenti necessari. In questa attività il medico era coadiuvato dallo speziale o rizotomo che non era altro che un umile artigiano al suo servizio.
A partire dall'anno mille la professione dello speziale cominciò a svolgersi in forme sempre più autonome rispetto al medico fino a quando con il secolo XIII, soprattutto per volontà di Federico II di Svevia, nipote di Federico Barbarossa, imperatore e re di Sicilia, non si affermò la piena autonomia professionale degli speziali.
Una precisazione terminologica. Lo speziale da species (merce rara, spezie) era il venditore di spezie, nel mondo antico e fino al Seicento uno dei prodotti commerciali di maggior pregio e valore utili per la preparazione e per la conservazione dei cibi (pepe, noce moscata, zafferano, cannella) e la spezieria era il negozio di spezie. Il rizotomo da riza, radice, il preparatore di radici.
Il farmacista esercita l'arte della farmacopea cioè della preparazione dei farmaci.
Apoteca la parte della casa in cui si conservano cibi e vino, esteso ripostiglio, bottega.
Per tornare alla complessa e fascinante figura di Federico II mi piace ricordare che si trattò di un sovrano illuminato e colto, intenzionato a rendere lo stato ben organizzato, efficiente, centralizzato. Grande mecenate volle fortemente la promozione delle scienze, delle lettere e della filosofia.
Fondatore della Università di Napoli che ancora oggi porta il suo nome dette un indirizzo in parte nuovo al pensiero scientifico del tempo, concedendo spazio e credito alla cultura araba e stimolando gli studiosi ad occuparsi di problemi nuovi riguardanti in modo particolare la matematica,l'alchimia e le scienze naturali. Nel solco della tradizione della famosa Scuola Medica Salernitana, Federico II nel corpus normativo che è noto come Costituzioni di Melfi aveva inserito un decreto secondo il quale nessun medico poteva esercitare la professione se non si fosse laureato alla Scuola Medica di Salerno e stabiliva pene severe per i ciarlatani che facevano commercio di medicamenti falsi e pericolosi. Si arrivava a stabilire la pena capitale per chi avesse venduto veleni o medicamenti nocivi capaci di ottenebrare le facoltà mentali.
Volle regolamentare con puntualità l'esercizio della professione medica e di conseguenza anche di quella del farmacista, o come dice il testo statutario degli aromatari (da aroma, sostanza di odore e sapore gradevoli) venditore di aromi.
Vengono puntualmente definiti i rapporti tra medici e farmacisti e si vieta loro ogni forma di associazione che avrebbe portato a inevitabili conflitti di interesse, si direbbe oggi. Ai medici era proibito anche avere una propria bottega di farmacia.
Gli aromatari, che si impegnano a preparare i medicamenti secondo le disposizioni dei medici, devono osservare precise norme circa l'apertura e la chiusura dell'esercizio farmaceutico.Il medico può denunciare il confectorarius ( colui che prepara, confeziona) se si è mal comportato nello svolgimento delle sue mansioni professionali.
Sia i medici che gli speziali devono prestare un preciso giuramento di sottostare al controllo messo in atto dall'autorità statale grazie all'opera di due ispettori preparati e degni di fede, di nomina imperiale. Ogni infrazione alle regola è punita con pene molto severe che vanno dalla confisca dei beni e sino alla pena capitale.
Lo spirito delle Costituzioni di Melfi si ritrova in molti statuti delle Arti degli Speziali che fioriranno in molte città dell'Italia centro settentrionale, come Firenze e Siena. In essi si fissano i principi fondamentali su cui basare l'esercizio della professione, quali l'obbligo di giuramento, l'osservanza di un codice ufficiale, il divieto di fare società tra medici e speziali, la proibizione per questi ultimi di esercitare l'arte medica, l'obbligo di osservare la tariffa (un tetto massimo di costo, per contenere i guadagni in difesa dell'interesse pubblico, da tarì, moneta d'oro di origine araba), il controllo periodico delle spezierie da parte di ispettori imperiali.
Nell'Italia dei comuni, l'affermarsi di forme corporative legate alle professioni comportò l'elaborazione di testi statutari importanti per regolamentare lo svolgimento dell'attività.
E anche la Corporazione degli Speziali aveva una propria specifica normativa. Tra i primi statuti del Duecento si ricorda quello veneziano del 1258 e quello di Padova del 1260: in entrambi appare chiara la sottomissione del farmacista al medico nella preparazione di medicamenti composti. In particolare nello statuto di Padova si definiscono i requisiti per esercitare la professione: essere cattolico praticante, essere di buona fama, aver compiuto un tirocinio di almeno tre anni, ottenere il nullaosta del padre, se minore di 25 anni, essere iscritto alla corporazione, essere in regola con il pagamento delle quote annuali.
Anche le donne potevano tenere bottega di spezieria.
Norme puntuali regolamentano l'avvio di nuove attività commerciali in ambito urbano: ogni nuova spezieria doveva sorgere a almeno cento passi di distanza dalla più vicina, era fatto obbligo di disporre di una insegna con un simbolo (logo) che veniva usato anche come marchio per i sigilli da Durante il Trecento videro la luce nuovi testi statutari dell'arte degli Speziali, in molte realtà dell'Italia centro settentrionale. Si citano le città di Firenze, Siena, Bologna, Cremona e infine Milano. Ma il grande sviluppo si ebbe nel Quattrocento. E' in questo secolo che le leggi codificate relative all'esercizio farmaceutico si presentano come l'esito di un percorso normativo che parte da lontano e che ha il suo coronamento nel valore di legge assunto da ogni disposizione contenuta nei testi statutari degli speziali, ancora rappresentati, come nei secoli precedenti da forme corporative che continuano ad avere nomi diversi, soprattutto Arti, Corporazioni o Paratici (quest'ultima denominazione è attestata da tempo in alcune aree dell'Italia del Nord, come per esempio Piacenza e Pavia). E la corporazione degli Speziali era, in tutti i casi attestati, una delle più importanti, qualificandosi come una delle così dette Arti Maggiori che detenevano il potere e, confluendo nell'organismo corporativo per eccellenza, la Mercanzia dei Mercanti, ne determinavano spesso le scelte anche politiche. E fu proprio grazie al ruolo svolto dagli Speziali nell'ambito della Mercanzia, su un'area territoriale sempre più ampia, che i loro statuti cominciarono a presentare una uniformità di contenuti, quando non di forma, che aveva comportato il superamento di specificità locali per un orientamento di ordine più generale e di maggior respiro. Ma con questo quadro normativo complessivo siamo ormai in pieno Cinquecento.