STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI PARASSITOLOGIA

 

Art.l

 

La Società Italiana di Parassitologia (SOIPA) è una Associazione Scientifica senza fini di lucro la cui attività si inserisce nella prestigiosa tradizione italiana dello studio di parassiti e vettori. Specifico riferimento storico è la Società per gli Studi della Malaria (fondata nel 1898) dei cui obbiettivi statutari la SOIPA assicura la continuità

Art.2

La SOIPA ha sede legale in Roma c/o Istituto di Parassitologia dell'Università di Roma "LaSapienza", Piazzale Aldo Moro, 5. Tale sede potrà essere spostata in base a delibera del Consiglio Direttivo con voto unanime.

Art.3

La SOIPA si prefigge i seguenti scopi: a) riunire i cultori della parassitologia; b) stimolare l'interesse per i problemi parassitologici e promuoverne lo studio; c) indire convegni e congressi ; d) curare gli scambi culturali con istituzioni similari 0(1 affini italiane e straniere; e) curare un adeguato sviluppo della didattica e della ricerca in parassitologia anche ai fini del controllo delle malattie parassitarie, sia a livello nazionale che internazionale.

Art.4

Organo ufficiale della SOIPA è la rivista Parassitologia dell'Università di Roma "La Sapienza". Il Direttore responsabile e i membri del Consiglio Direttivo della SOIPA dovranno controllare la qualità dei lavori scientifici mediante un comitato di consulenza internazionale altamente qualilicato. Gli atti dei Congressi della SOIPA saranno pubblicati sulla rivista Parassitologia"

Art.5

Possono far parte della SOIPA tutte le persone fisiche o giuridiche cultori della parassitologia. Gli associati si dividono in quattro categorie:

a) associati ordinari: sono ammessi quali associati ordinari tutti gli studiosi e cultori della parassitologia che ne fanno domanda secondo le norme statutarie;

b) associati onorari: sono scelti fra gli studiosi italiani o stranieri, che si siano resi particolarmente benemeriti negli studi parassitologici. Sono inoltre nominati automaticamente associati onorari gli ex-presidenti della SOIPA;

c) associati corrispondenti: sono studiosi stranieri che, per le loro elevate competenze in settori della parassitologia vengono invitati a partecipare alle attività culturali della associazione;

d) associati sostenitori: sono persone fisiche o giuridiche, operanti in settori tecnici, scientifici e commerciali di interesse per la parassitologia, le quali, su invito del Consiglio Direttivo, accettano di contribuire alle attività dell'associazione.

Le domande di ammissione a associato ordinario vanno presentate alla Presidenza controfirmate da due associati in regola con il pagamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo le esamina e le approva a maggioranza assoluta dei voti sottoponendole alla ratifica dell'Assemblea.

Gli associati onorari e gli associati corrispondenti sono eletti dall'Assemblea su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Essi hanno gli stessi diritti degli associati ordinari e non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Su proposta unanime del Consiglio Direttivo, 1'Assemblea può nominare un Presidente Onorario.

Gli associati sostenitori sono invitati a far parte dell'Associazione su proposta unanime del Consiglio Direttivo.

Art.6

La qualifica di associato si perde per volontarie e motivate dimissioni, o per decadenza dovuta al mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, ovvero per decisione dell'Assemblea su motivata proposta del Consiglio Direttivo.

Gi associati ordinari e sostenitori sono tenuti a corrispondere le rispettive quote associative annue stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Possono essere stabilite quote associative ridotte per studenti. Gli associati sono tenuti al rispetto ed osservanza del presente statuto e delle decisioni prese dagli Organi della società. Gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa perdono il diritto di voto all'Assemblea.

Art.7

Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea degli Associati

b) Il Consiglio Direttivo

e) Il Presidente

d) il Vicepresidente

c) Il Tesoriere

f) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.8

Assemblea degli associati

L'Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta all'anno. Essa può essere riunita anche in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure ne faccia richiesta almeno un quarto degli associati. Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono essere fatte con almeno 15 giorni di preavviso a mezzo telematico, facsimile o postale ordinario (se esplicitamente richiesto) inviato al recapito dell'associato.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione quando vi sia presente la metà degli associati più uno; in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno a distanza di almeno due ore, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti aventi diritto di voto.

L'Assemblea stabilisce l'indirizzo generale dell'associazione ed il programma di attività da svolgere attraverso il Consiglio Direttivo; procede all'elezione tra gli associati del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, all'immissione di nuovi associati, all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e alla scelta della sede dei congressi; si pronuncia inoltre su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno. Salvo il caso in cui sia prevista una maggioranza diversa e qualificata, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti. E' ammessa la votazione per delega. Ogni associato presente all'Assemblea può avere al massimo due deleghe.

Art. 9

Cariche associative

Tutte le cariche associative sono elettive, non retribuite ed hanno la durata di quattro anni. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea degli associati con voto segreto e a maggioranza semplice. Esso è costituito da sette membri. I Consiglieri eleggono nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere. Non è ammesso cumulo di cariche. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti. I Consiglieri una volta eletti nomineranno un Segretario Generale da scegliersi tra gli associati al di fuori dei Consiglieri stessi. Il Consigliere che per qualsiasi causa cessi di far parte del Consiglio Direttivo verrà sostituito fino alla scadenza del suo quadriennio di carica dal primo dei non eletti. L'elettorato attivo è costituito da tutti gli associati, l'elettorato passivo dai soli soci ordinari ed onorari.

Art. 10

Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Inoltre convoca l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo fissandone l'ordine del giorno; promuove e coordina le attività della associazione sulla base dei mandati dell'Assemblea.

Art.11

Vice Presidente

In caso di assenza o di impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente; in mancanza di questi dal consigliere più anziano per età.

Art.12

Tesoriere

Il Tesoriere cura l'esazione delle quote associative, comunica al segretario i nominativi degli associati morosi ed amministra i proventi della società, secondo i bilanci approvati dall'Assemblea. Inoltre elabora gli annuali conti preventivi e consuntivi che presenta al Consiglio Direttivo corredati dalla propria relazione.

Art.13

Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due membri; essi esercitano il controllo sull'amministrazione dell'associazione, potendo in qualsiasi momento esaminare lo stato di cassa ed i registri. I Revisori dei Conti presentano all'Assemblea ordinaria annuale una relazione scritta sul proprio operato.

Art.14

Il fondo comune della associazione è costituito dalle quote associative pagate dai soci ordinari secondo un ammontare annuo fissato dall'Assemblea e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali contributi, donazioni o lasciti. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo prepara il bilancio consuntivo e quello preventivo elaborato dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea degli associati. Per la gestione del fondo comune dell'associazione viene data facoltà al Presidente, Tesoriere e Segretario Generale di aprire un conto corrente postale o/e bancario a firme disgiunte.

Art. 15

Modifiche al presente Statuto possono essere apportate da una Assemblea convocata con tale argomento all'ordine del giorno. Per la validità dell'assemblea è necessaria la partecipazione in proprio o per delega, della metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Per l'approvazione delle modifiche occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati partecipanti in proprio o per delega. Ove non fosse raggiunta la maggioranza necessaria per la validità dell'assemblea ai fini delle modifiche dello statuto, queste possono essere sottoposte agli associati mediante referendum per corrispondenza, indetto dal Presidente sulla base del voto unanime del Consiglio Direttivo. Sono approvate le proposte di modifica che conseguono il voto favorevole della metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Le modifiche di statuto entreranno in vigore dal giorno della loro approvazione.

Art.l6

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea soltanto se sono presenti i quattro quinti (4/5) degli associati e la proposta di scioglimento ottenga il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) degli associati presenti e votanti. La liquidazione avverrà secondo le norme di legge, con devoluzione ad altra associazione od istituzione scientifica del fondo patrimoniale, indicata dalla stessa Assemblea.

Art.l7

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge.

Art.18

L'attuazione delle norme del presente Statuto è disciplinata da un Regolamento, approvato dall'assemblea a maggioranza assoluta degli associati partecipanti in proprio o per delega. Modifiche al Regolamento possono essere apportate dal l'Assemblea stessa.

 

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